Una casa propria è il sogno di molte persone. Per una coppia è più facile realizzare questo sogno insieme rispetto a chi si impegna da solo: entrambi i partner contribuiscono con il capitale proprio ed eventualmente anche con un’eredità all’abitazione di proprietà in comune. Ma attenzione: l’idillio potrebbe celare insidie, soprattutto se non avete riflettuto in anticipo sulle conseguenze concrete in caso di separazione.

Gli immobili in Svizzera possono essere acquistati in proprietà esclusiva, proprietà comune o comproprietà. A seconda del caso, la responsabilità per il mantenimento viene assunta da una o più persone. La vendita spesso si rivela difficile: in caso di proprietà esclusiva, se vi è un coniuge occorre il suo consenso; in caso di proprietà comune tutte le parti devono essere d’accordo. Solo in caso di comproprietà è possibile vendere autonomamente la propria quota, mentre agli/alle altri/e comproprietari/e viene concesso un diritto di prelazione.

Si raccomanda la comproprietà

La scelta della forma di proprietà non dipende solo da cosa si desidera, ma anche dai mezzi finanziari. Di norma, per una coppia la comproprietà comporta il minor potenziale di conflitto. In caso di divorzio è possibile vendere l’immobile oppure una persona lo vende all’altra. Il calcolo si basa sull’attuale valore di mercato dell’immobile. Viene inoltre suddivisa la quota con la quale entrambi hanno contribuito alla casa e in quale misura questa si componeva del patrimonio accumulato prima del matrimonio o di un’eredità (appartenente solo a una persona) e in quale misura invece degli acquisti durante il matrimonio (di solito suddivisi). In caso di decesso, il coniuge ha solitamente il diritto di rilevare l’immobile. Con una convenzione
matrimoniale e un contratto successorio si può concordare che tutti gli acquisti in comune siano devoluti al coniuge superstite e non ai coeredi.

Contratto di concubinato per coppie non sposate

Le coppie non sposate devono adottare molte più misure rispetto ai coniugi. Un’opzione è il contratto di società. Esso stabilisce, tra l’altro, chi ha finanziato l’immobile e in quale misura, chi si assume i costi della manutenzione e cosa succede se uno dei due desidera disdire il contratto. Chi inoltre desidera regolare la suddivisione della sostanza, del reddito e del lavoro (chi si occupa e quanto dei lavori domestici ed eventualmente dei figli) farebbe meglio a stipulare un contratto di concubinato. La forma di proprietà
raccomandata è sicuramente la comproprietà. Se, per il finanziamento, vengono prelevati fondi dalla cassa pensioni o dal pilastro 3a, è comunque ammessa solo la comproprietà. Come comproprietari i partner conviventi firmano insieme il contratto ipotecario, assumendosi in questo modo una responsabilità solidale:
se un partner diventa insolvente, l’altro partner deve pagare tutti gli interessi ipotecari.

Contratto di locazione in caso di proprietà esclusiva

Nel caso di una proprietà esclusiva è consigliabile, eventualmente come parte integrante di un contratto di concubinato, stilare un contratto di locazione per il non proprietario, dato che quest’ultimo non ha altrimenti alcun diritto. La protezione degli inquilini si attiva anche in caso di decesso del proprietario. Occorre ricordare che i partner conviventi non hanno diritto reciprocamente all’eredità. Per provvedere al caso di decesso, però, possono redigere un testamento che consideri il partner come erede. Comunque, i figli e i coniugi hanno diritto alla porzione legittima. L’unica soluzione per un erede unico è stipulare un contratto successorio di rinuncia ereditaria degli eredi.

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